La possibilità di connettere gli impianti fotovoltaici alla rete elettrica si basa sul sistema di incentivazione dell’energia prodotta da fotovoltaico denominato "Conto energia", di validità nazionale,varato dai Ministeri dell’Ambiente e dello Sviluppo Economico e gestito dal GSE "Gestore del sistema elettrico (ex GRTN), www.grtn.it.
Il "Conto Energia" e' un provvedimento legislativo che stabilisce una rendita per 20 anni per chi installa un impianto fotovoltaico (cioe' pannelli solari per generare elettricità) in proporzione all'energia elettrica prodotta dall'impianto, tramite l'erogazione di tariffe incentivanti.
Inizialmente in Italia si e' introdotto il "Conto Energia" con il DM del 28 Luglio 2005, successivamente modificato con Decreto il 6 Febbraio 2006. Il recente DL del 16 Febbraio 2007 che regola le disposizioni incentivanti per il fotovoltaico previste nella Legge Finanziaria del 2007, ha ridefinito ancora una volta i contenuti e le modalita' di accesso al "Conto Energia" per i nuovi impianti.
Come funziona
Il conto energia costituisce la fonte di ricavo principale per il soggetto responsabile dell’impianto fotovoltaico poiché comporta l’erogazione di un incentivo proporzionale alla produzione di energia elettrica per una durata di 20 anni.
Un’ulteriore fonte di ricavo per il soggetto responsabile è costituita dalla valorizzazione dell’energia elettrica prodotta dall’impianto che può essere autoconsumata (anche con il sistema dello scambio sul posto) oppure venduta al mercato.
L’autoconsumo dell’energia prodotta costituisce una fonte di ricavo implicita, nel senso che costituisce un risparmio (riduzione della “bolletta” elettrica) in quanto consente di non acquistare dalla rete l’energia elettrica nella misura corrispondente all’energia autoconsumata.
La vendita dell’energia elettrica prodotta e non autoconsumata costituisce invece una fonte di ricavo esplicita.
L’ammontare dell’incentivo è funzionale alla:
a) tipologia dell’impianto;
b) tipologia di connessione alla rete;
c) potenza dell’impianto.
Tipologie di impianto
Il Decreto prevede tre tipologie di impianto:
a) impianto non integrato: impianto collocato al suolo, oppure su fabbricati di qualsiasi genere ma in modo diverso da quanto stabilito nei punti che seguono;
b) impianto parzialmente integrato: impianto la cui collocazione è integrata nelle strutture esistenti. Comprende tutti quei casi in cui i pannelli sono appoggiati ad una superficie (tetti o facciate), o, nel caso di tetti piani, la cui altezza mediana sia inferiore o uguale all'altezza della balaustra perimetrale;
c) impianto con integrazione architettonica: è un impianto in cui i moduli fotovoltaici sostituiscono una struttura architettonica. Per esempio, moduli fotovoltaici che costituiscono la parte superiore di una pensilina, di una tettoia o di un tetto.
Tipologie di connessione alla rete
Per impianti non superiori a 20 kWp, il responsabile dell'impianto potrà aderire al nuovo Conto Energia in modalità diverse:
1) cessione in rete: l'utente consumerà direttamente l'energia prodotta solo nel momento e nella quantità in cui è prodotta. Oppure, l’utente cede e vende in rete tutta l’energia prodotta
2) scambio sul posto: al termine dell’anno, viene fatto un bilancio tra energia prodotta dall'impianto fotovoltaico ed energia prelevata dalla rete con riferimento alle bollette del distributore locale. Eventuali eccedenze di produzione di energia in un anno non verranno remunerate, ma conteggiate negli anni successivi, fino ad un massimo di 3 anni.
La potenza massima installabile da parte di persone fisiche è di 20 kWp. Per impianti di taglia superiore è necessaria la partita IVA.
Potenza dell’impianto
La potenza di un’ impianto fotovoltaico deve essere determinata esclusivamente in funzione del numero di kWh consumati annualmente dall’utenza.
Esempio:
Consumo annuale dell’ utente = 27.000 kWh
Produzione in Italia Meridionale (1 kWp) =1350 kWh
Potenza impianto fotovoltaico = 27000 : 1350 = 20 kWp
La potenza dell'impianto deve essere di almeno 1 kWp mentre non ha limiti superiori.
Tariffe incentivanti
Potenza Non integrati Parz. Integrati Integrati
Da 1 a 3 kWp 0,40 0,44 0,49
Da 3 a 20 kWp 0,38 0,42 0,46
Oltre 20 kWp 0,36 0,40 0,44
Premi per impianti abbinati al risparmio energetico
Per gli impianti connessi in regime di scambio sul posto, viene riconosciuta una maggiorazione delle tariffe incentivanti qualora, successivamente alla installazione di un impianto fotovoltaico e con apposita certificazione, si dimostri che si è realizzato un intervento atto a conseguire un miglioramento del fabbisogno energetico dell'edificio su cui è installato l'impianto (miglioramento minimo del 10%). La maggiorazione è valorizzata nel 50% della percentuale del miglioramento ottenuto, con un massimo del 30% di maggiorazione dell'incentivo standard.
Maggiorazione dei premi incentivanti
Per i soli impianti operanti in regime di Scambio sul posto, è prevista una maggiorazione del 5% delle tariffe incentivanti nei seguenti casi:
1) scuole pubbliche o strutture sanitarie pubbliche;
2) integrazione architettonica con sostituzione di coperture esistenti in eternit (amianto);
3) soggetti pubblici di comuni con popolazione residente inferiore ai 5000 abitanti.
Il "Conto Energia" e' un provvedimento legislativo che stabilisce una rendita per 20 anni per chi installa un impianto fotovoltaico (cioe' pannelli solari per generare elettricità) in proporzione all'energia elettrica prodotta dall'impianto, tramite l'erogazione di tariffe incentivanti.
Inizialmente in Italia si e' introdotto il "Conto Energia" con il DM del 28 Luglio 2005, successivamente modificato con Decreto il 6 Febbraio 2006. Il recente DL del 16 Febbraio 2007 che regola le disposizioni incentivanti per il fotovoltaico previste nella Legge Finanziaria del 2007, ha ridefinito ancora una volta i contenuti e le modalita' di accesso al "Conto Energia" per i nuovi impianti.
Come funziona
Il conto energia costituisce la fonte di ricavo principale per il soggetto responsabile dell’impianto fotovoltaico poiché comporta l’erogazione di un incentivo proporzionale alla produzione di energia elettrica per una durata di 20 anni.
Un’ulteriore fonte di ricavo per il soggetto responsabile è costituita dalla valorizzazione dell’energia elettrica prodotta dall’impianto che può essere autoconsumata (anche con il sistema dello scambio sul posto) oppure venduta al mercato.
L’autoconsumo dell’energia prodotta costituisce una fonte di ricavo implicita, nel senso che costituisce un risparmio (riduzione della “bolletta” elettrica) in quanto consente di non acquistare dalla rete l’energia elettrica nella misura corrispondente all’energia autoconsumata.
La vendita dell’energia elettrica prodotta e non autoconsumata costituisce invece una fonte di ricavo esplicita.
L’ammontare dell’incentivo è funzionale alla:
a) tipologia dell’impianto;
b) tipologia di connessione alla rete;
c) potenza dell’impianto.
Tipologie di impianto
Il Decreto prevede tre tipologie di impianto:
a) impianto non integrato: impianto collocato al suolo, oppure su fabbricati di qualsiasi genere ma in modo diverso da quanto stabilito nei punti che seguono;
b) impianto parzialmente integrato: impianto la cui collocazione è integrata nelle strutture esistenti. Comprende tutti quei casi in cui i pannelli sono appoggiati ad una superficie (tetti o facciate), o, nel caso di tetti piani, la cui altezza mediana sia inferiore o uguale all'altezza della balaustra perimetrale;
c) impianto con integrazione architettonica: è un impianto in cui i moduli fotovoltaici sostituiscono una struttura architettonica. Per esempio, moduli fotovoltaici che costituiscono la parte superiore di una pensilina, di una tettoia o di un tetto.
Tipologie di connessione alla rete
Per impianti non superiori a 20 kWp, il responsabile dell'impianto potrà aderire al nuovo Conto Energia in modalità diverse:
1) cessione in rete: l'utente consumerà direttamente l'energia prodotta solo nel momento e nella quantità in cui è prodotta. Oppure, l’utente cede e vende in rete tutta l’energia prodotta
2) scambio sul posto: al termine dell’anno, viene fatto un bilancio tra energia prodotta dall'impianto fotovoltaico ed energia prelevata dalla rete con riferimento alle bollette del distributore locale. Eventuali eccedenze di produzione di energia in un anno non verranno remunerate, ma conteggiate negli anni successivi, fino ad un massimo di 3 anni.
La potenza massima installabile da parte di persone fisiche è di 20 kWp. Per impianti di taglia superiore è necessaria la partita IVA.
Potenza dell’impianto
La potenza di un’ impianto fotovoltaico deve essere determinata esclusivamente in funzione del numero di kWh consumati annualmente dall’utenza.
Esempio:
Consumo annuale dell’ utente = 27.000 kWh
Produzione in Italia Meridionale (1 kWp) =1350 kWh
Potenza impianto fotovoltaico = 27000 : 1350 = 20 kWp
La potenza dell'impianto deve essere di almeno 1 kWp mentre non ha limiti superiori.
Tariffe incentivanti
Potenza Non integrati Parz. Integrati Integrati
Da 1 a 3 kWp 0,40 0,44 0,49
Da 3 a 20 kWp 0,38 0,42 0,46
Oltre 20 kWp 0,36 0,40 0,44
Premi per impianti abbinati al risparmio energetico
Per gli impianti connessi in regime di scambio sul posto, viene riconosciuta una maggiorazione delle tariffe incentivanti qualora, successivamente alla installazione di un impianto fotovoltaico e con apposita certificazione, si dimostri che si è realizzato un intervento atto a conseguire un miglioramento del fabbisogno energetico dell'edificio su cui è installato l'impianto (miglioramento minimo del 10%). La maggiorazione è valorizzata nel 50% della percentuale del miglioramento ottenuto, con un massimo del 30% di maggiorazione dell'incentivo standard.
Maggiorazione dei premi incentivanti
Per i soli impianti operanti in regime di Scambio sul posto, è prevista una maggiorazione del 5% delle tariffe incentivanti nei seguenti casi:
1) scuole pubbliche o strutture sanitarie pubbliche;
2) integrazione architettonica con sostituzione di coperture esistenti in eternit (amianto);
3) soggetti pubblici di comuni con popolazione residente inferiore ai 5000 abitanti.